11 giugno 2013

Fai molta attenzione tu che da pentecostale esaltato ti nascondi dietro il nome di Chiesa Cattolica senza mai mostrare il tuo vero nome....


LA DIFFERENZA TRA L'IDIOTA A TE INDIRIZZATO E LE TUE DIFFAMAZZIONI, STA NEL FATTO CHE L'DIOTA IL QUALE SEI E' INDIRIZZATO AD UN ANONIMO MENTRE TU PUBBLICHI FOTO CON RELATIVI NOMI E COGNOMI

Avvocato Riccardo Lottini
1) Quali reati possono configurarsi a mezzo Facebook?
Molti sono i comportamenti che potrebbero portare i soggetti che usano facebook ad incorrere in responsabilità penale.
Per semplificare dividerei i comportamenti in due categorie a seconda della tipologia di reato che si potrebbe commettere:
a) Vi sono i reati commessi da chi sfrutta Facebook, le sue caratteristiche, per realizzare i propri intenti illeciti. Facebook è un pretesto nulla di più.
In questa categoria vi rientrano ad esempio:
• l'invio di materiale pubblicitario non autorizzato (la c.d. attività di spamming) o la raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003);
• l'utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici, punito dall'art. 615-quinquies;
• l'utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (punito dall'art. 615-quater)
• lo scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter c.p.;
• inviare messaggi di propaganda politica di incitamento all'odio, alla discriminazione razziale, ecc.
In questi casi Facebook è soltanto il pretesto per realizzare reati. Siamo nella patologia.
b) Nella seconda categoria, invece, vi rientrano i comportamenti di chi utilizza Facebook per la funzione che gli è propria, ossia quello di creare contatti tra gli utenti per facilitare la comunicazione e nel far questo, essenzialmente per superficialità, nel comunicare con il proprio gruppo di amici, va un po' al di là del lecito, ed entra nel terreno minato del diritto penale.
IL REATO PIÙ FREQUENTE, CHE SI PUÒ VERIFICARE IN QUESTI CASI, È QUELLO DI DIFFAMAZIONE. 
L'INSERIMENTO DI FRASI OFFENSIVE, BATTUTE PESANTI, NOTIZIE RISERVATE LA CUI DIVULGAZIONE PROVOCA PREGIUDIZI, FOTO DENIGRATORIE O COMUNQUE LA CUI PUBBLICAZIONE HA RIPERCUSSIONI NEGATIVE, ANCHE POTENZIALI, SULLA REPUTAZIONE DELLA PERSONA RITRATTA POSSONO INTEGRARE GLI ESTREMI DEL REATO DI DIFFAMAZIONE, PUNITO dall'art. 595 c.p.
Facciamo qualche esempio:
• sicuramente creare il gruppo "Quelli che odiano il datore di lavoro bastardo" oppure "Quelli a cui sta antipatica la bidella cretina" sono comportamenti che integrano gli estremi della diffamazione; le espressioni "bastardo" o "cretina" hanno una inequivoca carica offensiva;
• ma lo è anche rivelare sulla propria o altrui bacheca che il collega di lavoro – non so – ha, ha una relazione extraconiugale con la segretaria;
• è diffamazione ad es. inserire la foto – come è accaduto – della propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti intimi.
Particolare attenzione porterei alle foto, molto spesso accade che utenti di Facebook, in modo un po' troppo disinvolto, senza pensare minimamente alle conseguenze, inseriscano foto che ritraggano loro amici in situazioni imbarazzanti. Spesso ci si espone a responsabilità penali senza saperlo.

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/05/facebook-reati-penali.shtml