18 marzo 2014

Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni ...

Origine e carattere delle Norme

Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.
2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitatenon constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in materia la seguente procedura.
Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr.infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.

I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità,
del carattere delle presunte
 apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.

II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può interveniremotu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.

III. Autorità competenti per intervenire
1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).

IV. Intervento
della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25 febbraio 1978.

Franjo Cardinale ŠeperPrefetto
+ Jérôme Hamer, O.P.Segretario