27 aprile 2015

S. Cirillo di Gerusalemme (315-386), dottore della Chiesa

"Quando ti avvicini, non avanzare con le palme delle mani distese, nè con le dita disgiunte; invece, fai della tua mano sinistra un trono per la tua mano destra, poichè questa deve ricevere il Re e, nel cavo della mani, ricevi il corpo di Cristo, dicendo 'Amen'.




CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

ISTRUZIONE


su alcune cose che si devono osservare ed evitare
circa la Santissima Eucaristia


LA SANTA COMUNIONE

1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione

[80.] L’Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «come antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali»,[160] come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all’atto penitenziale collocato all’inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri;[161] tuttavia, «è privo dell’efficacia del sacramento della Penitenza»[162] e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con diligenza l’istruzione catechetica, in modo che ai fedeli sia trasmesso l’insegnamento cristiano a questo riguardo.

[81.] La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso,[163] affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.[164]

[82.] Inoltre, «la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a favorire l’accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla mensa eucaristica e a determinare le condizioni oggettive in cui ci si deve astenere del tutto dal distribuire la Comunione».[165]

[83.] È certamente la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione. Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario discernimento. È compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale abuso.

[84.] Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla o, per esempio, nelle grandi città, occorre che si faccia attenzione affinché per mancanza di consapevolezza non accedano alla santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani, senza tener conto del Magistero della Chiesa in ambito dottrinale e disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti sulla verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.

[85.] I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salvo le disposizioni del can. 844 §§ 2, 3 e 4, e del can. 861 § 2.[166] Inoltre, le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può essere derogato in alcun modo,[167] non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano sempre richieste simultaneamente.

[86.] I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno.[168]

[87.] Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l’assoluzione.[169] La Prima Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa. Salvo casi eccezionali, è poco appropriato amministrarla il Giovedì Santo «in Cena Domini». Si scelga piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI di Pasqua o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le domeniche «per annum», in quanto la domenica è giustamente considerata il giorno dell’Eucaristia.[170] A ricevere l’Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto l’età della ragione o che»il parroco «abbia giudicato non sufficientemente pronti».[171] Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto all’età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a condizione che sia stato sufficientemente preparato.

2. La distribuzione della santa Comunione

[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.[172] Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.[173]

[89.] Affinché, anche«per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra»,[174] è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.[175]

[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi»,e confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».[176]

[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che«i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».[177] Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.

[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca,[178] se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.[179]

[93.] È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.[180]

[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano»[181] la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l’abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.

[95.] Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».[182]

[96.] Va disapprovato l’uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della Chiesa. Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.

3. La Comunione dei Sacerdoti

[97.] Ogni volta che celebra la santa Messa, il Sacerdote deve comunicarsi all’altare al momento stabilito dal Messale; i concelebranti, invece, prima di procedere alla distribuzione della Comunione. Il Sacerdote celebrante o concelebrante non attenda mai per comunicarsi il termine della Comunione del popolo.[183]

[98.] La Comunione dei Sacerdoti concelebranti si svolga secondo le norme prescritte nei libri liturgici, facendo sempre uso di ostie consacrate durante la stessa Messa,[184] e ricevendo tutti i concelebranti la Comunione sotto le due specie. Si noti che, quando il Sacerdote o il Diacono amministra ai concelebranti la sacra ostia o il calice, non dice nulla, vale a dire non pronuncia le parole «Il Corpo di Cristo» o «Il Sangue di Cristo».

[99.] La Comunione sotto le due specie è sempre permessa «ai Sacerdoti,che non possono celebrare o concelebrare».[185]

4. La Comunione sotto le due specie

[100.] Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.[186]

[101.] Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie.[187] Per un più ampio coordinamento, occorre che le Conferenze dei Vescovi pubblichino, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le norme relative soprattutto al «modo di distribuire ai fedeli la santa Comunione sotto le due specie e all’estensione della facoltà».[188]

[102.] Non si amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un numero di comunicandi tanto grande[189] che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l’Eucaristia e esisterebbe il rischio che «rimanga una quantità di Sangue di Cristo superiore al giusto da assumere al termine della celebrazione»,[190] né parimenti laddove l’accesso al calice può essere regolato con difficoltà o fosse richiesta una quantità sufficiente di vino, della quale solo difficilmente si può avere garanzia di provenienza e qualità, o laddove non sia disponibile un congruo numero di ministri sacri né di ministri straordinari della sacra Comunione provvisti di appropriata preparazione, o laddove una parte notevole del popolo perseveri, per varie ragioni, nel rifiutarsi di accedere al calice, facendo così venir meno in un certo qual modo il segno dell’unità.

[103.] Le norme del Messale Romano ammettono il principio che, nei casi in cui la Comunione è distribuita sotto le due specie, «il Sangue di Cristo può essere bevuto direttamente al calice, per intinzione, con la cannuccia o con il cucchiaino».[191] Quanto all’amministrazione della Comunione ai fedeli laici, i Vescovi possono escludere la modalità della Comunione con la cannuccia o il cucchiaino, laddove non sia uso locale, rimanendo comunque sempre vigente la possibilità di amministrare la Comunione per intinzione. Se però si usa questa modalità, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.[192]

[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di ricevere in mano l’ostia intinta. Quanto all’ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l’uso di pane non consacrato o di altra materia.

[105.] Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici.[193] Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni.

[106.] Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme stabilite.

[107.] Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale».[194] All’interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. Se, pertanto, qualcuno agisce contro le suddette norme, gettando ad esempio le sacre specie nel sacrario o in luogo indegno o a terra, incorre nelle pene stabilite.[195] Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l’Eucaristia.[196]