12 novembre 2018

Diffondere fake, specie contro Papa Francesco, non è peccato? 🤔

SCHNEIDER SMENTISCE LA FAKE NEWS SUI SUOI ARRESTI “DOMICILIARIˮ



«Mi rattrista il fatto che tali notizie si stiano diffondendo. Non ho ricevuto alcun divieto di viaggiare». Con queste parole il vescovo ausiliare di Astana, Athanasius Schneider ha chiarito e portato alle corrette dimensioni le notizie messe in circolazione dal circuito mediatico antipapale che in Italia è arrivato a parlare del vescovo costretto agli arresti «domiciliari», impossibilitato a ricorrere contro la decisione e vittima «del clima da Corea del Nord». 

Schneider è il vescovo che più di ogni altro ha criticato pubblicamente l'attuale pontificato e il suo magistero, ed è anche il più vicino alle istanze dei lefebvriani. È abituato a tenere conferenze e a presiedere celebrazioni in tutto il mondo. La presunta notizia sui suoi arresti «domiciliari» è stata data in questi termini: «un’ingiunzione verbale dal Vaticano che gli chiede di ridurre la frequenza dei suoi viaggi all’estero», comunicatagli dal nunzio apostolico a nome del Segretario di Stato, ma senza «niente di scritto, nessun documento in base al quale il vescovo potesse prendere una qualche iniziativa legale» per «appellarsi verso decisioni dell’autorità che ritenesse ingiuste». È stato scritto che a Schneider non è stata data «alcuna motivazione» per «spiegare questa straordinaria richiesta».  
  
È stato lo stesso vescovo Schneider a dover intervenire per cercare di placare l'indignazione montante dei suoi più accesi sostenitori che già ne avevano dipinto il ritratto di martire in quanto una delle poche «voci libere in un regime in cui si parla di dialogo, ma dove le critiche sono temute». E così ha riportato ai suoi contorni reali la notizia. «Mi rattrista il fatto che tali notizie si stiano diffondendo», ha detto il vescovo a LifeSitenews. E ha aggiunto: «Mi è stato chiesto, a nome della Santa Sede, di ridurre la frequenza dei miei viaggi fuori dalla mia diocesi, in modo che la loro durata non superi i limiti indicati dal Diritto Canonico (cioè 30 giorni). Pertanto non vi è alcun divieto di viaggio». Dunque nessun arresto “domiciliareˮ, nessuna limitazione di movimento, nessuna ingiunzione scritta, ma semplicemente un invito verbale al rispetto delle norme stabilite per qualsiasi vescovo cattolico. 
  
Il riferimento è al canone 410 del Codice, che recita: «Il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare sono tenuti, come il vescovo diocesano, all'obbligo di risiedere in diocesi; non se ne allontanino se non per breve tempo, tranne che a motivo di un ufficio da svolgere fuori della diocesi o di ferie, da non protrarsi oltre un mese». La norma dunque stabilisce che, fatte salve le vacanze, le assenze per motivi di salute e i viaggi legati a «un ufficio da svolgere» (come può essere la partecipazione a un Sinodo, ai lavori di un dicastero del quale si è membri, alla visita a missioni all'estero della propria diocesi, etc), ci si deve limitare a non più di quattro settimane di assenza per ragioni proprie come possono essere conferenze o inviti per celebrazioni (queste ultime, se sono pubbliche richiedono sempre il consenso dell'ordinario della diocesi in cui avvengono).